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AMMINISTRAZIONE

Per diritto di accesso si intende la facoltà, giuridicamente tutelata, di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti dell'Istituto, nei modi e nei limiti disciplinati dal Regolamento interno dell'Ente.

Il diritto di accesso è esercitatile da tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed è previsto per quelle categorie di documenti che, non avendo carattere generale e quindi, non producendo effetti sulla generalità dei cittadini, sono conoscibili solo tramite specifica richiesta di accesso.

La richiesta di accesso può essere effettuata, oltre che per iscritto, verbalmente, tramite fax o per via informatica, indicando ogni riferimento utile all'individuazione dell'atto o del documento oggetto della richiesta e le motivazioni della stessa. Se la richiesta è presentata verbalmente, ma la sua natura impone particolari accertamenti o valutazioni, sarà necessario presentare la domanda in forma scritta.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il Responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla ricezione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente; i termini del procedimento ricominciano, in tal caso, a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Il rilascio di copie di atti è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e di ricerca. La tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione è fissata in € 0,25 per foglio. Il pagamento deve essere effettuato dal richiedente all'atto del rilascio del documento presso l'Ufficio Economato.